Sicurezza sul Lavoro: obbligo del DVR per tutte le attività (compresi studi e micro imprese) entro il 31 Maggio 2013
Tutte le attività con due o più soci lavoratori o che, oltre al titolare, impiegano almeno un lavoratore (dipendente ma anche apprendista, tirocinante, a progetto, praticante, ecc.) sono tenute a redigere entro il 31 maggio 2013 il Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. DVR), e non potranno più avvalersi dell’autocertificazione, inizialmente permessa a chi occupa meno di 10 lavoratori.
Dopo inziali dubbi in merito all’effettiva data di scadenza il Ministero del Lavoro ha emanato una circolare che fissa la data del termine ultimo per mettersi in regola al 31/05/13 .
Si precisa che l’art. 2 del D.Lgs. 81/08 indica che, ai fini della obbligatorietà del Documento Valutazione Rischi, vengono considerati lavoratori:
E’ quindi considerato lavoratore chiunque presta la propria attività all’interno di un organizzazione, indipendentemente dalla qualifica, dal ruolo e dalle modalità retributive.
Un supporto concreto per redigere la documentazione è stato fornito con l’emanazione, da parte dell’INAIL, delle Procedure Standardizzate, che forniscono una traccia per eseguire e formalizzare correttamente le valutazioni dei rischi presenti nell’attività.
Ricordiamo che le sanzioni per la mancata o incompleta o erronea redazione sono particolarmente pesanti e possono essere anche di tipo penale, con l’arresto da tre a sei mesi e ammende da 2.500 a 6.400 Euro per chi non redige il DVR, e ammende da 2.000 a 4.000 Euro
Gli organi competenti per i controlli sono gli ispettori delle ASL ma anche all’INAIL, all’ARPA, ai Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro, agli ispettori dell’Agenzia delle Entrate ed ai militari della Guardia di Finanza.
I controlli specifici sono avviati in modo indipendente ma scattano automaticamente a seguito di una denuncia di infortunio all’INAIL.
La redazione del DVR si configura inoltre obbligatoria per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi, nonché per gare e appalti.
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